Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere che consentono il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:
- passi carrabili individuati da apposito manufatto o comunque da modifiche del piano stradale per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
- passi carrabili privi di manufatto (denominati accessi carrabili) a raso con il manto stradale comunque privi di un'opera visibile sull’area ad uso pubblico.
L'apertura di nuovi passi carrabili, l’uso o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione prevista dall’art. 22 del Codice della Strada e al rilascio della concessione di suolo pubblico prevista dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
Le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l' occupazione del suolo pubblico con passi carrabili e accessi carrabili sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.