L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Per i moduli da utilizzare per la dichiarazione e le modalità di invio visitare il sito web dell'Ufficio consolare competente per territorio.
Variazioni e aggiornamento dell'A.I.R.E.:
Tutte le eventuali variazioni anagrafiche (indirizzo, trasferimento ad altra A.i.r.e., matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Cancellazione dall'A.I.R.E.:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Leggere Attentamente:
Se la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, la decorrenza è dalla data di presentazione della documentazione al Consolato stesso. Se, invece, è stata resa al Comune la Dichiarazione di espatrio la decorrenza è dalla data in cui l’interessato ha reso tale dichiarazione a condizione che entro 90 giorni effettui l’iscrizione presso l’Ufficio consolare.