Ogni nuova attività dello spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata e munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune. Il codice identificativo deve essere collocato sulla attrazione tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore.
L’istanza di registrazione deve essere avvenire:
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione;
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007;
La registrazione deve essere inserita, per poter esercitare l’attività, nella licenza annuale del richiedente.
Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione Provinciale o Comunale sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal decreto 18/05/2007;