I cittadini italiani residenti all’estero in uno Stato dell’Unione europea possono avvalersi dei principi stabiliti dalla stessa Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, che consentono di votare per i rappresentanti dello Stato membro di residenza di cui non sono cittadini, analogamente a quanto possono fare i cittadini comunitari residenti in Italia.
Le modalità concrete di esercizio del voto saranno disciplinate dalle norme nazionali dello stato di residenza.
La vigente normativa (art. 3 del d.l. 408/1994) prevede che: “i cittadini italiani residenti all’estero, residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. … Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4 [elettori italiani residenti all’estero] e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l’ottantesimo giorno precedente l’ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell’Unione a norma dell’articolo 10 dell’atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979 [21 marzo 2024], apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per il successivo inoltro al Ministero dell’interno…
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.
Se abitano in uno Stato extra UE
Al contrario, i cittadini italiani residenti all’estero in uno stato non facente parte dell’Unione europea, allo stato attuale della normativa, devono tornare in Italia per esercitare il proprio diritto di voto. .
È penalmente sanzionato il doppio voto
- chi vota per i candidati al Parlamento Europeo per il Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
- chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni
Gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di uno solo degli Stati di cui sono cittadini.